Lamborghini S.p.A. vince in Cassazione, con ordinanza n. 18675/2025, la quale ha stabilito che il marchio “Elettra Lamborghini”, non potrà essere registrato contrariamente a quanto era stato stabilito dalla Sentenza della Commissione dei Ricorsi all'UIBM.
Nel giudizio di merito il primo appello si era concluso con il rigetto della domanda di registrazione del marchio fondata sulla rinomanza del marchio “Automobili Lamborghini” e senza giustificato motivo ex art 12 co. 1 lett e) cpi, quindi si ritenne che il marchio che si voleva dire avrebbe arrecato un danno e pregiudizio al marchio anteriormente registrato, nonché il secondo avrebbe tratto indebitamente vantaggio.
Nel secondo grado di giudizio la decisione fu ribaltata, venendo accolto il ricorso della cantante ritenendo che ci fosse giusto motivo nella notorietà che si era acquisita autonomamente e quindi senza legami da “Automobili Lamborghini”, ma solo grazie alla sua carriera artistica e musicale. Di conseguenza l'ingiustificato motivo che veniva contestato in primo grado si sarebbe superato con il fatto che il marchio secondo in registrazione “Elettra Lamborghini” coincidesse con il nome e cognome della cantante e showgirl, quindi personaggio famoso e la cui richiesta rientri in toto ex art 8 co. 3 cpi.
La Cassazione, nel giudizio di legittimità, ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse carente sotto il profilo dell'accertamento per affinità dei settori merceologici interessati e della sussistenza del rischio concreto di confusione dei marchi. Questo elemento però andrebbe valutato alla luce dell'Accordo di Nizza.
“Lamborghini S.p.A.”, marchio notorio e risalente, contestava che le categorie merceologiche 3, 9, 18, 25 e 41 richieste ad essere utilizzate dal marchio “Elettra Lamborghini”, avrebbe portato confusione tra marchi e la cui titolarità era già in capo al primo, essendo stati registrati anteriormente dal proponente del ricorso e avrebbe portato indebito vantaggio al secondo.
Nel caso in esame va effettuata una valutazione in concreto, considerando il tipo di bisogni che i prodotti mirerebbero a soddisfare e l'oggettivo rischio che il consumatore possa essere indotto a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, come sottolineato dall'Accordo di Nizza. Sotto questo profilo si potrebbe constatare che non si concretizzi tale pregiudizio perché anche parlando delle medesime categorie merceologiche rimarrebbero comunque legate per il primo marchio al settore automobilistico, mentre per il secondo, quindi quello nuovo, al settore musicale impersonificato nella notoria Elettra Lamborghini.
La musicista, peraltro erede della dinastia del fondatore della nota casa automobilistica, Ferruccio Lamborghini, ha reso famoso il suo nome, cognome e il proprio marchio, grazie alla sua persona e personalità del tutto distaccata dall'immagine di Automobili Lamborghini, anche se della medesima famiglia. La sentenza invece accetta la tesi che la valutazione vada effettuata in astratto, allineandosi così alla giurisprudenza europea più recente, ma così facendo non si tutela il secondo richiedente vedendo solo un'astratta correlazione all'indebito vantaggio.
Ancora, la giurisprudenza europea ci dice che la Commissione avrebbe dovuto valutare i diversi indici tra cui l'intensità della notorietà, il grado di carattere distintivo del marchio, la somiglianza di comparazione, ma come già scritto, anche se “Lamborghini S.p.A.” è un marchio più risalente e una notorietà che lo contraddistingue, questa però è distinta e differente dal nuovo marchio che chiede di essere registrato non essendo riconducibile al mondo automobilistico ma a quello della musica e dello show.
La Cassazione inoltre puntualizza che per valutare l'esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardia delle funzioni proprie di quest'ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi: per tale motivo non possiamo sostenere la tesi per cui il marchio Elettra Lamborghini non debba essere riconosciuto avendo un target a cui si rivolge molto diverso da chi è interessato al settore automobilistico e quindi non andando a inficiare sulle funzioni di Lamborghini S.p.A.
Al contrario, non riconoscendo il marchio di Elettra Lamborghini si andrebbe contro ai diritti della personalità e agli interessi di quest'ultima senza tutelare la sua arte e il mercato che si sta creando attorno al suo personaggio.
A parere di chi scrive pertanto si può riscontrare la buona fede dell'artista, divenuta famosa musicista, nell'inserire alcune delle stesse categorie merceologiche già in uso con il marchio risalente alla famosa casa automobilistica, che ha chiesto di registrare.
Questa sentenza ribadisce e rafforza l'importanza della notorietà dei marchi, in questo caso per “Lamborghini S.p.A.”, collocandosi nel solco giurisprudenziale già tracciato della tutela dei marchi di rinomanza, dando invece una rilevanza marginale ai diritti della personalità.
Sara De Petra, mentee nel progetto MyMentor 2026, Mentor Avv. Fabio Corradi
Laureanda in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore